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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà
Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti dall’avv. Roberto Di Napoli, dall’avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.
Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.
L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà

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