Tregua fiscale 2023, arrivano i chiarimenti da Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio attraverso la circolare n. 6/E, che segue i documenti di prassi del 13 e 27 gennaio 2023. La circolare offre maggiori dettagli sul perimetro applicativo delle norme agevolative, in particolare per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, il “ravvedimento speciale”, e l’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
La circolare si sofferma anche sulle definizioni delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
In merito alle irregolarità formali, la circolare specifica che è possibile sanare l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), a patto che queste siano correttamente incluse nella liquidazione Iva e l’imposta sia stata versata. Analogamente, può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici, a condizione che questi siano stati regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
La circolare fornisce anche chiarimenti sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, che permette di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973, a patto che non siano già state contestate.
Infine, la circolare si sofferma sulla possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, gli atti derivanti dai controlli formali non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, ma possono essere oggetto di ravvedimento speciale fino al momento in cui non si riceve la comunicazione dell’esito del controllo.
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(con fonte AdnKronos)
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