Bonus recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, Agenzia Entrate fa chiarezza
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Bonus facciate tra novità e chiarimenti. L’Agenzia delle Entrate ha appena tracciato l’ambito di applicazione oggettivo e chiarito i limiti di cumulabilità tra l’agevolazione e quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle di riqualificazione energetica, evidenzia laleggepertutti.it.
L’amministrazione tributaria, si legge, si è pronunciata sul caso sollevato da un contribuente il cui condominio intende deliberare la realizzazione di lavori di restauro consistenti nel rifacimento dell’intonaco esterno, nel trattamento dei ferri dell’armatura dei balconi, nel rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone, della pavimentazione e nella verniciatura della ringhiera.
In più, il contribuente è proprietario di altri due immobili, di cui uno rurale. Uno ha bisogno di lavori sulla pavimentazione del terrazzo e di tinteggiatura della recinzione, l’altro di interventi per rifare la copertura.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato nella sua risposta che nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della «struttura opaca verticale» della parte esterna dell’edificio. Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione del 90% il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.
Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su: balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.
Non rientra nel bonus tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.
Quanto alla cumulabilità del bonus facciate con altre agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che c’è spazio per usufruire contemporaneamente del bonus e di altri benefici spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che dell’ecobonus, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. Quello che non si può fare è utilizzare la stessa spesa per chiedere agevolazioni fiscali diverse. Il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione che spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico.
(AdnKronos)
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