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Tregua fiscale 2023, Agenzia Entrate: emanato provvedimento con istruzioni e modelli
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento per fornire ai contribuenti modelli e istruzioni per la risoluzione delle controversie fiscali pendenti. Questo provvedimento attua una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 186-202 della Legge n. 197/2022), che offre una soluzione agevolata per le controversie tributarie in cui è una parte l’Agenzia. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la domanda di definizione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ogni singola controversia in ogni stato e grado del giudizio.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate richiede che l’intero importo per la definizione della controversia venga pagato o in alternativa, se consentito rateizzare (un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo), bisogna pagare la prima rata. Le istruzioni e il modello approvati oggi forniscono informazioni per determinare gli importi dovuti. La tregua fiscale è valida per le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui l’Agenzia delle Entrate è una parte, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, incluso il grado di Cassazione e anche dopo un rinvio.
Per presentare la domanda, entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio. Infine ci sono le modalità e termini di versamento.
L’Agenzia delle Entrate avverte che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda spiega infine l’Agenzia.
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(con fonte AdnKronos)