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Multa per eccesso di velocitĂ , come impugnare il verbale
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Multa per eccesso di velocitĂ , come si contesta la sanzione impugnando il verbale? A rispondere sono gli esperti del sito di informazione legale La Legge per Tutti, che spiegano passo passo alcuni dei vizi piĂš ricorrenti che impediscono la contestazione, illustrando tutti gli strumenti per la difesa dell’automobilista che si vede recapitare una multa.
SEGNALETICA, LE REGOLE – “La presenza della segnaletica verticale che indica i limiti di velocitĂ – spiega il sito di informazione legale – è obbligatoria solo laddove tali limiti siano inferiori rispetto a quelli âstandardâ giĂ previsti dal codice della strada (che, come noto, sono pari a 50 km/h per le strade urbane, 90 km/h per quelle extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, 110 km/h per le strade extraurbane principali, 130 km/h per le autostrade). Se il controllo della velocitĂ viene fatto tramite autovelox è necessaria la presenza di un cartello che indichi âcontrollo elettronico della velocitĂ â a una congrua distanza dalla postazione e non oltre 4 km. Diversamente la multa può essere annullata. Il cartello deve essere visibile: non troppo piccolo, non coperto da vegetazione o rovinato da scritte vandaliche.
Se il controllo della velocitĂ viene fatto tramite tutor, il cartello deve specificare che la verifica riguarda la velocitĂ media (oppure è sufficiente che vi sia scritto âcontrollo elettronico tramite tutorâ).
Il verbale non deve indicare la presenza del cartello.
Se il cartello non è presente sul tratto di strada, lâautomobilista può, con una prova fotografica (ad esempio un video realizzato tramite lo smartphone), impugnare il verbale.
Se la multa viene elevata in un luogo ove i controlli avvengono sporadicamente, oltre al cartello ai bordi della strada che indica âcontrollo elettronico della velocitĂ , deve essere presente una segnaletica ulteriore e mobile, posizionata al momento dagli agenti sul ciglio della strada”.
BANCHINA – “Sulle strade statali ed extraurbane non è possibile collocare lâautovelox ai margini della strada se questa non ha una banchina o se la banchina è troppo stretta. La banchina è la parte della strada che va dalla linea continua collocata sul margine destro alla vegetazione circostante”, si legge.
OMOLOGAZIONE E TARATURA AUTOVELOX E TUTOR, LE REGOLE – “Ogni autovelox o tutor – spiega ancora La Legge per Tutti – deve essere, allâatto del collaudo, omologato. Lâomologa è un controllo di funzionalitĂ eseguito una sola volta e verbalizzato. Di tale verbale va data copia al trasgressore che ne faccia richiesta. Se manca lâomologa o se questa è stata rilasciata a una societĂ diversa da quella che poi lo ha utilizzato la multa è nulla”.
Inoltre, “ogni autovelox o tutor deve essere sottoposto a controllo di funzionalitĂ (cosiddetta taratura) almeno una volta allâanno. Nel verbale va indicata la data di ultima taratura a pena di nullitĂ della multa”.
STRADE E CONTESTAZIONE DIFFERITA – “La regola impone che le multe siano contestate immediatamente, non appena viene commessa lâinfrazione. In materia però di autovelox e tutor sono consentite numerose deroghe. Ă possibile infatti la contestazione differita â con spedizione del verbale a casa del titolare dellâauto â solo se in cittĂ , sulle strade urbane a scorrimento, su quelle extraurbane secondarie: vi sia un decreto del Prefetto ad autorizzare gli agenti ad elevare le multe in modalitĂ automatica, ossia senza lâimmediata contestazione. Il provvedimento deve indicare lâesatta chilometrica entro cui può essere posizionato lâautovelox. Invece su autostrade e strade extraurbane principali il decreto non è necessario”, sottolineano gli esperti.
VERBALI E TEMPO MASSIMO – “Se la multa viene fatta con contestazione differita, il verbale va spedito al conducente entro 90 giorni dal giorno dellâinfrazione. Se la busta con la raccomandata viene spedita entro tale termine, la multa è legittima, indipendentemente da quando il portalettere la consegna al destinatario. Viceversa, se la busta viene spedita dopo 90 giorni dallâinfrazione, la multa può essere annullata”, si chiarisce.
QUANDO L’AUTOVELOX E’ NASCOSTO – “Se anche lâautovelox non deve essere chiaramente visibile, ben potendo essere parzialmente nascosto da una curva o da una fila di alberi, esso non può essere maliziosamente nascosto (ad esempio dentro unâauto privata collocata in una piazzola) per âfregareâ gli automobilisti. La pubblica amministrazione – sottolinea ancora il sito di informazione legale – deve agire secondo principi di trasparenza e non può comportarsi in tal modo. Diversamente la multa può essere impugnata”.
QUANDO SI PUO’ CONTESTARE LA MULTA PER MOTIVI DI URGENZA – Secondo quanto spiegano gli esperti, “si può contestare una multa per eccesso di velocitĂ quando vi sia una grave e urgente ragione che imponga di violare il codice della strada. Succede quando si porta una persona in ospedale per salvarla da un grave e imminente pericolo di vita o allâintegritĂ fisica. Non si può quindi trattare di una situazione non grave, che non desta cioè allarmi; nĂŠ può essere il caso di chi, ad esempio, stia scappando in ospedale perchĂŠ la moglie sta per partorire o un caro sia gravemente peggiorato: in tal caso, infatti, il paziente è giĂ affidato alle cure del personale medico e non sarĂ la velocitĂ dellâautomobilista a salvargli la vita”.
QUANDO C’E’UN ERRORE NELLA MULTA – Tutte le volte in cui un semplice errore materiale nella compilazione della multa “non pregiudichi il diritto di difesa dellâautomobilista, non è possibile fare ricorso. Quando invece lâerrore implica una grave incertezza allora la multa è annullabile. Ă ad esempio il verbale che non indichi quale norma sia stata violata o che riporti una targa diversa da quella del conducente. Per essere in regola, il verbale deve contenere: il modello dellâapparecchio utilizzato per misurare la velocitĂ ; indicare se si tratta di postazione fissa o mobile; la verifica di funzionalitĂ dellâapparecchio; il provvedimento prefettizio con il quale sono individuate le strade ove non è possibile la contestazione immediata; targa e modello del mezzo che ha commesso lâinfrazione; il luogo, il giorno e lâora in cui è avvenuta lâinfrazione stradale; la norma che è stata violata”, specificano gli esperti.
QUANDO SI VIENE MULTATI IN UN LUOGO DOVE NON SI E’ MAI STATI – Come spiegano ancora gli esperti, “spesso succede di ricevere una multa in un luogo ove non si è mai stati. In tal caso è molto probabile che la compilazione del verbale sia frutto di un mero errore materiale da parte degli agenti. In ipotesi di questo tipo è bene presentare una richiesta di verifica allâorgano accertatore, eventualmente accompagnata da una attestazione della propria assicurazione che, con il rilevamento del Gps, possa attestare dove si trovava lâauto in quello specifico momento. Se la polizia non dovesse riconoscere lâerrore bisognerĂ presentare ricorso al giudice di pace e portare con sĂŠ dei testimoni che possano dichiarare ove il conducente si trovata in quella determinata circostanza di tempo”.
COME FARE RICORSO – Per fare ricorso contro una multa illegittima “si può agire dinanzi al Prefetto (entro 60 giorni dal ricevimento della multa) o dal Giudice di Pace (entro 30 giorni dal ricevimento della multa). Il primo è un ricorso amministrativo che non garantisce imparzialitĂ ma è gratuito e può essere presentato con una semplice raccomandata. Il secondo è un ricorso giurisdizionale ad un organo terzo, ma è soggetto al pagamento del contributo unificato e richiede la presenza alle varie udienze.
DECURTAZIONE DEI PUNTI E SECONDA MULTA – Attenzione però, come ricorda il sito di informazione legale, “il ricorso non esonera lâautomobilista dallâobbligo di comunicare i dati dellâeffettivo conducente; in caso contrario scatta una seconda multa. Da questâultima si può sfuggire solo se, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, si comunica allâagente accentratore di non essere in grado di ricordare a chi sia stata prestata lâauto e di tale impossibilitĂ si dĂ una prova documentale (ad esempio il fatto che una persona anziana faccia guidare la propria auto ai figli che lo accompagnano per le varie incombenze quotidiane)”.
(AdnKronos)
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