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Imu 2021, quando si paga la seconda rata? Ci sono esenzioni o riduzioni? L’appuntamento con il saldo è per il 16 dicembre. Devono versare l’Imu coloro che possiedono: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’Imu non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. È questa una delle principali esenzioni dal pagamento confermata anche per il 2021.

Sul calcolo e sul versamento della seconda rata, si legge su ipsoa.it, hanno effetto una serie di disposizioni emergenziali a cavallo del biennio 2020/2021, a causa dell’emergenza Covid. L’esenzione è prevista per: gli immobili destinati a cinema e teatri; gli immobili con sfratti per morosità; gli immobili colpiti da sisma Lombardia-Veneto-Emilia Romagna; immobili colpiti da sisma Centro Italia; immobili comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno; unità immobiliare pensionati non residenti (riduzione del 50%).

Esenzione per gli immobili destinati a cinema e teatri

Il decreto Agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) stabilisce che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione biennale richiede che:

– gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;

– gli immobili sano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

– i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto il versamento a saldo per il 2021.

Per completezza, occorre aggiungere che questi immobili sono stati esonerati anche dal versamento della seconda rata per l’anno 2020, per effetto dell’art. 78, comma 1, lettera d), del decreto Agosto. Per questi immobili, pertanto, è prevista l’esenzione:

– della seconda rata 2020;

– delle due rate del 2021;

– delle due rate del 2022.

Esenzioni per gli immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità

Il decreto Sostegni bis (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) stabilisce che:

– alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile;

– alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile predetto.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Esenzione per immobili colpiti da sisma

Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1116, legge n. 178/2020) dispone che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 74/2012 e dell’art. 67-septies, D.L. n. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza (art. 15, comma 6, D.L. n. 162/2019), l’esenzione dall’applicazione dell’IMU (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 8, D.L: n. 74/2012) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Centro Italia

Per effetto della legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1119), i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020).

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, sono esenti dall’applicazione dell’IMU e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Lo ha stabilito il decreto Sostegni bis (art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021)

Inoltre, per l’anno 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Riduzione alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48) ha previsto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, a differenza della precedente normativa (art. 9-bis, D.L. n. 47/2014), l’art. 1, comma 48 della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

– titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

– residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Il Dipartimento delle Finanze ritiene che l’agevolazione possa trovare applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

In merito all’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 occorre precisare che, non essendo stata riproposta tale norma nella riforma dell’Imu ad opera della legge di Bilancio 2020, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata.

Per queste unità immobiliari la seconda rata 2021 è dovuta nella misura della metà.

(AdnKronos)

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