
Dichiarazione dei redditi per coppie separate: aspetti da considerare
Sul tema della dichiarazione dei redditi per coppie separate, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. Quando avviene una separazione, non solo cambia la composizione della famiglia, ma si verificano anche delle differenze nella dichiarazione dei redditi. È possibile che il coniuge separato rimanga a carico dell’altro coniuge in determinati casi. Inoltre, ci sono gli assegni di mantenimento e le detrazioni per i figli da dividere. Da non dimenticare anche il possibile mutuo contratto sull’abitazione in cui viveva la famiglia, che entrambi gli ex coniugi potrebbero ancora sostenere. Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, ci si rende conto di tutti questi aspetti relativi al 730 per le coppie separate. Il coniuge separato con un reddito annuo inferiore a 28.405,1 euro rimane a carico dell’altro coniuge, se convivente, ed è considerato tra gli “altri familiari”. In questo modo, l’altro ex coniuge può beneficiare delle detrazioni per il familiare a carico.
Per quanto riguarda gli assegni di mantenimento periodici ricevuti dall’ex coniuge, essi sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Contribuiscono alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti all’IRPEF, quindi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
È compito anche del coniuge che versa gli assegni di mantenimento indicarli nel modello 730 come oneri sostenuti. Vanno inseriti nel Quadro E, al rigo E22, specificando il codice fiscale del coniuge che li riceve e l’importo annuale corrisposto.
Un aspetto importante per il coniuge separato costretto a lasciare l’abitazione familiare è il mutuo ancora da pagare. È importante precisare che anche se non risiede più nell’abitazione, ha ancora il diritto alle detrazioni degli interessi passivi del mutuo, poiché i suoi familiari risiedono ancora nella stessa.
L’ultimo aspetto da considerare sono le detrazioni per i figli a carico. In caso di separazione, tali detrazioni spettano al 50% per entrambi i genitori per i figli di età superiore ai 21 anni (per i più giovani, sono assorbite dall’assegno unico).
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(con fonte AdnKronos)
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