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Fermo amministrativo dell’auto, è possibile metterlo anche sul mezzo che serve per lavorare? Per chi ha un lavoro dipendente e non può prendere i mezzi pubblici, l’eventuale adozione di un provvedimento del genere renderebbe impossibile adempiere alla propria prestazione lavorativa, con il rischio di un licenziamento, la perdita del posto e la conseguente impossibilità di pagare il proprio debito si legge su laleggepertutti.it. Cosa dice la normativa italiana sul punto?

Come noto, esiste il divieto di pignoramento della prima casa. Ma non esiste il divieto di pignoramento della prima auto. L’automobile può quindi essere messa all’asta da qualsiasi creditore, sia esso pubblico o privato, tramite la procedura di esecuzione forzata diretta dal tribunale. Cosa diversa dal pignoramento è invece il fermo amministrativo, ossia il divieto di guidare il veicolo: tale provvedimento può essere imposto solo dall’Agente per la riscossione delle cartelle esattoriali non pagate (per i crediti statali si tratta di Agenzia Entrate Riscossione).

Se non è possibile usare l’auto, è spesso impossibile recarsi al lavoro, prendere i figli da scuola, fare la spesa: insomma attendere alle funzioni quotidiane essenziali per la sopravvivenza propria e della famiglia. Ecco perché è più che naturale chiedersi se si può mettere il fermo sull’auto che serve per lavorare o comunque per compiere tali fondamentali attività. Sul punto esistono una serie di limiti, tuttavia non validi per tutti i contribuenti. Ma procediamo con ordine e scopriamo innanzitutto chi può mettere il fermo auto, a quali condizioni e a carico di chi.

Cos’è il fermo auto?

Il fermo auto è una misura applicata solo da Agenzia Entrate Riscossione o dall’Agente per la riscossione delle entrate locali nei confronti del contribuente che non abbia pagato una o più cartelle esattoriali (sia esse riferite a tasse, imposte, multe stradali, ecc.). Il fermo auto implica il divieto di mettere in circolazione il veicolo in questione che pertanto dovrà restare parcheggiato in un cortile, un garage o (se debitamente assicurato) sul ciglio della strada ove non vi sono divieti di sosta. La violazione di tale divieto implica una sanzione amministrativa da 1.988 a 7.953 euro, la revoca della patente e la confisca del veicolo.

La presenza del fermo amministrativo non esclude che il proprietario del mezzo possa guidarne un altro.

Si può ben vendere o donare l’auto nonostante la presenza del fermo, con l’unica conseguenza che il nuovo titolare sarà anch’egli costretto a non utilizzarla.

Con il fermo, l’auto non può essere rottamata. L’unica soluzione per procedere con la demolizione è saldare i debiti nel più breve tempo possibile.

Non esiste un valore minimo del debito al di sotto del quale non si possa disporre il fermo. Esso può essere applicato anche a fronte di cartelle di modesto importo, ma non più su di un veicolo.

Differenza tra fermo e pignoramento

Il fermo auto non va confuso con il pignoramento. Il pignoramento è una misura rivolta a vendere coattivamente il bene del debitore affinché il ricavato venga versato al creditore procedente. La vendita forzata implica l’esproprio del veicolo al suo legittimo proprietario (debitore) e l’assegnazione dello stesso al miglior offerente. La procedura viene condotta sotto la supervisione del tribunale. Chiunque abbia un credito riconosciuto dal giudice (con una sentenza o un decreto ingiuntivo) o formalizzato in un assegno o cambiale può eseguire il pignoramento a carico del debitore.

Invece il fermo auto non comporta né l’esproprio, né lo spossessamento del veicolo che, come detto sopra, resta nella disponibilità materiale del suo proprietario, non potendo questi solo metterlo in circolazione.

Scopo poi del fermo non è vendere il veicolo ma preservarne il valore da eventuali danneggiamenti in vista di un eventuale pignoramento. Il pignoramento però è eventuale; anzi, quasi sempre l’Agente per la riscossione si limita a disporre il fermo senza poi avviare il pignoramento, misura ritenuta costosa e aleatoria. Il fermo, in gran parte dei casi, raggiunge l’obiettivo di costringere il debitore a pagare o a rateizzare il debito.

Come viene iscritto il fermo amministrativo sull’auto?

La procedura per l’iscrizione del fermo amministrativo è molto semplice. L’Agente per la riscossione vi procede una volta constatato il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nei termini. Tuttavia, 30 giorni prima va notificato al contribuente un preavviso di fermo affinché questi possa evitare la misura contestando l’esistenza del debito o pagando o chiedendo la rateazione del debito.

Si può mettere il fermo sull’auto che serve per il lavoro?

Il cosiddetto decreto del fare, ossia il decreto legge n. 69/2013, ha stabilito il divieto di disporre il fermo sull’auto che serve per l’attività professionale o per l’attività d’impresa;

Dunque, destinatari di tale beneficio sono solo il professionista (ad esempio l’avvocato, il medico, l’ingegnere) o l’imprenditore titolare di un’azienda, una società, ecc.

Ma non basta rivestire una di tali qualifiche: il debitore deve anche provare che l’auto è strumentale rispetto alla propria attività e non utilizzata solo ai fini del trasporto personale. Ad esempio, non può essere posto il fermo sul furgoncino che il panettiere usa per le consegne del pane, sull’auto del rappresentate di commercio con cui trasporta i propri prodotti in visione ai clienti, sul camion della ditta edile e così via. Invece può essere sottoposto a fermo il mezzo usato dall’imprenditore per recarsi nel proprio ufficio o dall’avvocato per raggiungere le udienze. Insomma, il divieto di fermo non vale quando l’auto funge solo da mezzo di trasporto e non da strumento indispensabile per l’attività professionale o d’impresa.

Proprio per tale motivo, il divieto di fermo vale solo quando il veicolo è iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili. Il veicolo, per essere considerato strumentale, dovrà comparire nella documentazione contabile tra i beni adibiti all’organizzazione dell’attività imprenditoriale o professionale esercitata; perciò, è necessario – come afferma l’Agenzia delle Entrate – che il suo utilizzo sia «inerente e funzionale» all’esercizio di tale attività e al conseguimento dei relativi ricavi.

Come visto, poi, la norma non si riferisce ai lavoratori dipendenti: dunque si può mettere il fermo amministrativo sull’auto che viene usata da una persona che ha un contratto di lavoro subordinato e che si deve recare in fabbrica, in azienda, al negozio, al magazzino, all’ufficio ove deve svolgere le proprie mansioni. Né tantomeno vale il divieto di fermo per chi utilizza l’auto per il trasporto dei figli a scuola o per fare la spesa a meno che non si tratti di soggetto disabile, portatore della legge 104: per questi infatti vige una deroga espressa.

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