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Notizie false sul covid, da due anni ne circolano diverse. La maggior parte delle fake news si spegne dopo breve tempo, non appena passata l’onda emozionale del momento (come quella sui danni creati al cervello dai tamponi e dall’avvelenamento per insufficiente ossigenazione causata dalle mascherine) si legge su laleggepertutti.it che ricorda come il vero problema sia che molte di esse hanno ampia diffusione e hanno convinto molti a essere scettici nei confronti della scienza e dei comunicati ufficiali, al punto di rifiutare i vaccini e le cure mediche, così mettendo a rischio la propria salute e la loro vita.

Ma cosa si rischia a diffondere e propagare notizie false sul Covid? Per farle circolare basta poco: è sufficiente condividere un post sui social o riportarle in una chat di gruppo (anche se i principali social network, come Facebook e Instagram, hanno posto dei paletti per impedire la circolazione di queste bufale, e nei casi più gravi le oscurano oppure avvertono l’utente che si tratta di fake news). In realtà esiste una norma del Codice penale che, pur risalendo al 1930, è tuttora vigente e sembra pensata apposta per impedire questo fenomeno: è un reato che si intitola ‘Diffusione di notizie false e tendenziose’, ma in pratica non viene quasi mai applicato, al punto che alcuni commentatori hanno parlato di desuetudine e abrogazione tacita della norma. Nei massimari di giurisprudenza non si rinvengono sentenze recenti e questo dimostra come le Procure hanno remore nell’applicarla. Vediamo perché, e quali sono i suoi limiti pratici. Forse proprio la pandemia potrebbe rendere nuovamente attuale questo vecchio reato, pensato quasi un secolo fa.

Quali fake news circolano sul Covid

Tra le fake news che hanno circolato, o circolano tuttora sul Covid-19, ci sono:

il Coronavirus non esiste; anzi esiste ma è soltanto un raffreddore o una comune forma di influenza, dunque non è pericoloso;

il Covid si cura benissimo a casa con le erbe, le vitamine e comuni farmaci come la tachipirina (o con ritrovati non pubblicizzati e osteggiati dalla medicina ufficiale, come l’idrossiclorochina), e addirittura con disinfettanti contenenti candeggina, come sostenne l’ex presidente Usa Donald Trump);

il vaccino contiene microchip per controllarci a distanza, con la rete 5G, e farci diventare dei robot con comportamenti programmati;

nel siero ci sono sostanze nocive, come il grafene o dei metalli pesanti e dotati di proprietà magnetiche (sono circolate a lungo le foto di monete attaccate al braccio dei vaccinati);

il vaccino uccide, anche se non subito ma a distanza di tempo, ed è uno strumento di sterminio programmato della popolazione;

i vaccini non sono stati sperimentati, dunque non sono sicuri e vengono utilizzati sulla gente come cavie inconsapevoli dei rischi che corrono;

i vaccini servono a modificare il Dna per riprogrammare il genoma in modo da modificare le caratteristiche della specie umana;

la pandemia è stata pianificata a tavolino: è un’invenzione di Big Pharma (l’organizzazione mondiale delle case farmaceutiche) per arricchirsi, o un complotto dei poteri forti (diretti da Bill Gates, George Soros e altri imprenditori e finanzieri famosi) per ottenere il controllo mondiale sull’umanità;

il Green pass è uno strumento di regime per controllare gli spostamenti e instaurare la dittatura sanitaria;

politici, operatori sanitari e Vip si sono vaccinati per finta;

i vaccinati si ammalano più dei non vaccinati e sono più contagiosi; le varianti Covid proliferano grazie ai vaccini;

le terapie intensive degli ospedali sono vuote, non piene di ricoverati come vogliono farci credere;

i morti di Covid sono fasulli, a partire da quelli di Bergamo trasportati con i camion militari, e tutte le statistiche ufficiali sono alterate: i decessi avvenuti per le più varie cause, anche naturali, vengono falsamente attribuiti al Coronavirus per tenere alto l’allarme.

Fake news: responsabilità civile e penale

La diffusione di informazioni false sul Covid-19 e sulle terapie per prevenirlo e curarlo può far sorgere la responsabilità per fatto illecito prevista dall’art. 2043 del Codice civile, dalla quale sorge l’obbligo di risarcire i danni. Si pensi a chi, spacciandosi per informatore scientifico, proponga al pubblico false terapie anti-Covid, che nel migliore dei casi sono inefficaci e nel peggiore possono provocare gravi malattie malattie o anche la morte di chi decide di assumerle, in alternativa alle cure ufficiali.

A livello penale, il discorso è più articolato. Se il “bersaglio” della notizia falsa è un determinato personaggio ben individuabile – ad esempio, un sindaco che ha adottato provvedimenti restrittivi nel suo territorio, un medico di famiglia o un vaccinatore – e gli vengono falsamente attribuite condotte riprovevoli e lesive del suo onore e della sua reputazione, sussiste a carico di chi ha diffuso la notizia il reato di diffamazione, aggravata dal mezzo della pubblicità (art. 595 Cod. pen.). Quando, invece, la notizia è rivolta al pubblico indistinto, o ad un’ampia cerchia di persone (ad esempio, i malati di Covid, o i vaccinati) può sussistere il reato di diffusione di notizie false e tendenziose.

Il reato di diffusione di notizie false e tendenziose

L’art. 656 del Codice penale dispone che “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”. Pubblicare e diffondere significano rendere una determinata notizia di dominio pubblico e ciò può avvenire attraverso qualsiasi mezzo e canale di informazione: televisione, giornali, altra carta stampata (come i manifesti affissi sui muri), siti Internet, video su YouTube. La pubblicazione e la diffusione possono avvenire anche attraverso i social network, come Facebook, Instagram e TikTok, o mediante le chat di gruppo, come quelle su WhatsApp e su Telegram. Questi strumenti rendono tutti potenziali creatori di notizie, oppure diffusori, mediante la condivisione, di notizie già pubblicate.

La norma non dice in cosa devono consistere queste ‘notizie false, esagerate e tendenziose’, ma l’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che:

sono false le notizie non vere, cioè quelle che risultano contrarie alla verità acclarata e comunemente accettata nell’ambito di riferimento, come quella affermata dalla comunità scientifica in un dato momento storico;

sono esagerate le notizie che, pur se vere in radice, vengono gonfiate, enfatizzate, manipolate e distorte nel loro contenuto, nella loro portata e nelle loro implicazioni;

sono tendenziose le notizie che vengono strumentalizzate per creare un ingiustificato clamore e preoccupare l’opinione pubblica.

Il reato che stiamo esaminando presenta anche questi importanti caratteri:

può essere commesso da ‘chiunque’, quindi non soltanto da giornalisti o organi di informazione;

è un reato istantaneo e di mera condotta, cioè si perfeziona con la pubblicazione o diffusione della notizia, senza bisogno di alcun elemento ulteriore;

la notizia deve essere espressa in termini di certezza o di altissima probabilità: non sono punibili, invece, le opinioni, le interpretazioni, le valutazioni e i commenti dubitativi su determinati fatti avvenuti;

è necessario che la notizia falsa, esagerata o tendenziosa provochi un turbamento dell’ordine pubblico. Non è necessario che esso venga effettivamente sconvolto, basta il concreto pericolo che ciò si verifichi; perciò una notizia falsa al punto da apparire a prima vista ridicola e incredibile non costituisce reato;

essendo un reato contravvenzionale, non è necessario che la condotta venga commessa con dolo, ma è sufficiente la colpa (anche se in concreto per turbare l’ordine pubblico si richiede la volontarietà ed intenzionalità del comportamento dell’agente).

Ci si è chiesti se questa severa norma collida con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione, ma la Corte Costituzionale, interpellata sul punto, ha detto no e ha dichiarato l’infondatezza della questione: la tutela di questo diritto non può estendersi fino a sacrificare un altro bene costituzionalmente protetto, quale è l’ordine pubblico.

Diffusione di notizie false e tendenziose sulla pandemia di Covid-19

Volendo adattare questi criteri alla pandemia di Covid-19, in modo da capire se e quando la diffusione di notizie false e tendenziose e penalmente punibile, bisogna tenere presente che non risulta nessun precedente giurisprudenziale al riguardo: sinora i giudici non si sono pronunciati e non emerge neppure alcuna notizia di incriminazioni formulate dalle Procure della Repubblica. In linea generale, si potrebbe affermare che:

una notizia allarmistica e non fondata su studi scientifici che afferma la non sicurezza dei vaccini e la loro pericolosità per la salute umana è falsa, così come quella che sostiene che negli ospedali o negli hub vaccinali vengono somministrate ai pazienti sostanze nocive alla loro salute (per questo chi ripubblica notizie provenienti da altri deve avere cura di verificare, per quanto possibile, l’attendibilità della fonte);

la notizia che attribuisce con certezza alla vaccinazione anti-Covid il decesso di una persona morta qualche giorno dopo averla praticata, senza che ciò sia riscontrato negli studi, nelle cartelle cliniche o nell’autopsia, è esagerata;

la notizia secondo cui il lockdown, la quarantena, le zone a colori ed altre misure restrittive sono state introdotte senza una reale necessità, ma soltanto per controllare arbitrariamente e illegittimamente la popolazione nei suoi movimenti e spostamenti, è tendenziosa.

Intanto una proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento punta a introdurre nel Codice penale, all’art. 656 bis, la nuova ipotesi di reato di ‘Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria’, che prevede una serie di obblighi per i gestori dei siti e dei social, in modo da prevenire il proliferare delle notizie false sul Covid-19.

Il reato di procurato allarme

Oltre al reato che abbiamo esaminato, esiste anche un’altra norma incriminatrice che potrebbe attagliarsi a questi casi e che, a differenza del precedente, ha già trovato applicazione pratica in molte occasioni durante la pandemia: è il reato di procurato allarme, previsto dall’art. 658 del Codice penale a carico di “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”. La pena è dell’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda da 10 a 516 euro.

In questo reato, però, il destinatario della notizia non è direttamente l’opinione pubblica, ma l’Autorità pubblica, o i suoi incaricati, ai quali è rivolta la comunicazione falsa. Lo scopo della norma è quello di evitare che le forze dell’ordine, i servizi sanitari e altri pubblici ufficiali vengano distolti dalle loro incombenze a causa di falsi allarmi creati apposta.

(AdnKronos)

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