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Mascherine – misure per i lavoratori (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità) –  sospensione rate mutui prima casa, ampliamenti e modifiche –  incentivi fiscali per le erogazioni liberali –  sospensione versamenti per cartelle, avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali –  sospensione attività uffici enti impositori (accertamento, riscossione, contenzioso, interpello) –  misure per gli operatori/fornitori di servizi di comunicazione elettronica –  sospensione procedimenti civili, penali e amministrativi – rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura –  proroga validità documenti di riconoscimento –  proroga termini settore r.c.auto

MASCHERINE
Fino al termine dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri 31/1/2020), gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Stessa disposizione per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, per i quali sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

MISURE PER I LAVORATORI (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità)
CONGEDO AI GENITORI LAVORATORI
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata (per esempio i CO.CO.CO, vedi legge 335/1995) hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

BONUS BABY SITTING (ALTERNATIVO AL CONGEDO)
In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle scuole.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

MODALITÀ OPERATIVE
Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. I benefici sono concessi fino al raggiungimento del limite di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

DIPENDENTI PUBBLICI
Anche i dipendenti pubblici possono fruire del congedo. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La gestione anche in questo caso è in mano all’INPS e i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

LAVORATORI IN QUARANTENA O DISABILI
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

INDENNITÀ PER AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI, CO.CO.CO, LAVORATORI STAGIONALI e OPERAI AGRICOLI
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Stessa indennità è riconosciuta:
– ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, con limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
– ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
– agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

Le indennità dette non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tutte sono erogate dall’Inps.

INDENNITÀ PER LAVORATORI CHE HANNO RIDOTTO O CESSATO L’ATTIVITÀ
Altre indennità saranno stabilite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (17/3), utilizzando il nuovo “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, con limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN SEDE
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art 49, comma 1Dpr 917/1986) che possiedono
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio è riconosciuto dai datori di lavoro in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA, ampliamenti e modifiche
La sospensione delle rate per i mutui prima casa per massimo 18 mesi, disciplinata dalla Legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007 art.2 commi 476 e segg.):
– è richiedibile anche nel caso di: “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.” Questo ampliamento rende possibile l’accesso alla sospensione non solo a coloro che perdono il lavoro ma anche a chi subisce una sospensione dello stesso o una riduzione di orario.
– per nove mesi dal 17/3/2020 è richiedibile anche dai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
– per nove mesi dal 17/3/2020, inoltre, per l’accesso al Fondo da parte degli aventi diritto non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
– il fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Occorre, per l’attuazione di quanto sopra, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Da notare che parte delle novità sono state introdotte dal Dl 9/2020 art.26, anche questo da attuare col futuro Dm. Per le novità sono stati stanziati 400 milioni di euro per il 2020.

Il “fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa” -che permette a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà di chiedere alla banca la sospensione delle rate per massimo 18 mesi- e’ stato istituito dalla legge Finanziaria del 2008 (legge 244/07 art.2 commi dal 475 al 480), e poi reso attuativo, in ritardo, dal DM 21/6/2010 modificato in seguito dal DM 22/2/2013. Sui requisiti di accesso è successivamente intervenuta una legge (92/2012) che ha introdotto restrizioni e limitazioni.

Il gestore del fondo è la CONSAP a cui vanno presentate le domande di accesso attraverso le banche erogatrici dei mutui. Dal 2010 il fondo è stato ripetutamente finanziato e funzionerà fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI
Per le persone fisiche e giuridiche sono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi. La stessa sospensione si applica anche agli avvisi di accertamento doganali e alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonché ai nuovi avvisi di accertamento esecutivi dei comuni.
I versamenti sospesi devono essere poi effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 30 giugno 2020). Per gli importi eventualmente già versati non è previsto rimborso.
Il decreto precisa che anche le scadenze del 28/2 della rottamazione “ter” e del 31/3 del “saldo e stralcio” delle cartelle è rimandata al 31 Maggio 2020 (già spostata in prima fase al 30/4 dal Dm Min.Finanze del 24/2/2020).

SOSPENSIONE ATTIVITÀ UFFICI ENTI IMPOSITORI (accertamento, riscossione, contenzioso, interpello)
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa e il termine previsto (art. 3 d.lgs.156/2015) per la regolarizzazione delle istanze di
interpello di cui al periodo precedente.

Dettagli su queste ed altre sospensioni si trovano all’art.67 del Dl 18/2020.

MISURE PER GLI OPERATORI/FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
Più precisamente:
– adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
– soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali
-assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, rispetto a quanto sopra, a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
I termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.
Per i dettagli si vedano gli artt.83/84 del Dl 18/2020.

RIMBORSO CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
A decorrere dall’8 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni suddette si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 (3 aprile 2020).

Si affianca a questa disposizione quella introdotta dal Dl 9/2020 sul RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI per i soggetti contagiati, soggetti in quarantena, residenti nelle “zone rosse”, soggetti che hanno programmato viaggi con partenza o arrivo nelle aree di contagio, soggetti che hanno subito annullamento di concorsi eventi, soggetti che hanno acquistato titoli di viaggio per stati esteri dove sia impedito l’arrivo.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Si ricorda che il Dl 9/2020 ha prorogato al 30 giugno 2020 le tessere sanitarie con scadenza antecedente anche per la componente Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)

PROROGA TERMINI SETTORE R.C.AUTO
Per i contratti rc auto, fino al 31 luglio 2020, il termine di 15gg entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni(totale 30 gg)

Per le procedure di risarcimento del danno, sempre in ambito r.c.auto, fino al 31 luglio 2020 i termini per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni (totale 120 gg)

 

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