
Scadenza rottamazione-quater: pagamenti da effettuare entro il 6 Novembre
Scadenza per il Pagamento della Rottamazione-quater
Il termine per effettuare il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater si avvicina. I pagamenti effettuati entro il 6 novembre saranno considerati validi, tenendo conto dei giorni di tolleranza concessi dalla legge a seguito della scadenza prevista il 31 ottobre 2023.
Avviso dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha annunciato che, secondo la legge, i benefici della Definizione agevolata verranno revocati in caso di mancato pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo. Per il pagamento, è necessario utilizzare il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute,” che è già in possesso dei contribuenti o disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Opzioni di Pagamento e Luoghi
I contribuenti hanno diverse opzioni per effettuare il pagamento. Questo può essere fatto in banca, tramite gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, utilizzando l’internet banking, presso gli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica. È anche possibile effettuare il pagamento sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e utilizzando l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. L’opzione di pagamento diretto è disponibile presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento, che può essere prenotato sul sito nella sezione “Sportello territoriale” o tramite il contact center al numero 060101.
Cosa Prevede la Definizione Agevolata
La Definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi quelli precedentemente rientranti in “rottamazioni” e indipendentemente dallo stato dei pagamenti. Questa opzione consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese di rimborso relative alle procedure esecutive e ai diritti di notifica. Non è richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative diverse da quelle relative alle violazioni tributarie o agli obblighi contributivi, non sono dovute somme a titolo di interessi o aggio, indipendentemente dalla loro denominazione, inclusi i c.d. “maggiorazioni”.
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(con fonte AdnKronos)
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