Covid: mascherina, chi sì e chi no e per quale attività
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”Disporre l’intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto” delle misure di contenimento del coronavirus contenute nel dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte il 13 ottobre scorso. E’ quanto si legge in una circolare inviata ai prefetti dal Viminale e firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi. La circolare ripercorre tutte le nuove disposizioni.
In particolare, si legge nel testo, dall’obbligo di utilizzo della mascherina ”non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate” come ”jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva” potranno continuare ”a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri” per ogni attività sportiva.
Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina ”i conducenti di biciclette, anche a ‘pedalata assistita’, per i quali ricorrono, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso del mezzo, condizioni non dissimili”.
In ogni caso, si legge nella circolare, ”al fine di valutare la sussistenza o meno dell’obbligo di utilizzo della mascherina” vanno valutate le ”caratteristiche dei luoghi” o le ”circostanze di fatto” che garantiscano “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, fermo restando ”il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione”.
Perciò, si legge, anche ”l’attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall’obbligo di utilizzo della mascherina”. Nella circolare viene riportata ”la raccomandazione, che rappresenta un’indicazione prudenziale”, a utilizzare ”i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi”.
“Tale utilizzo in ambito privato – spiega la circolare – rappresenta una misura di profilassi il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame fra l’aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi”.
“Un’ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6″ si legge nella circolare.
”Nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”, il dpcm del 13 ottobre, aggiunge ”il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto”. Nel testo, si legge nella circolare, ”si precisa che nell’ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora”.
La stessa disposizione consente, in via di eccezione, si legge ancora nel testo, ”che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose”.
“Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell’entrata in vigore del medesimo dpcm per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito”, si legge nel testo.
(AdnKronos)
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