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Detrarre nel 730 il canone di affitto se si rientra in una certa fascia di età. O dedurre quelle per le erogazioni liberali alla Biennale di Venezia o all’ospedale Galliera di Genova destinate al Registro dei donatori di midollo. O portare in detrazione le spese del canone di leasing per abitazione principale. Sono molti, scrive laleggepertutti.it, i benefici proposti dallo Stato per recuperare una parte di ciò che è stato speso per la casa, per la salute, per l’assistenza. Ecco le 16 detrazioni fiscali che nessuno conosce. O che, ammesso che siano conosciute, in pochissimi sfruttano. A cui si sommano le deduzioni, anche queste rimaste spesso in sordina.

Si va dall’acquisto e mantenimento dei cani guida per i non vedenti ad alcune spese legate alla casa e ai finanziamenti della banca, per non parlare delle borse di studio assegnate da Regioni e Province autonome. Si pensi che su 81 bonus fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi, addirittura 60 vengono usati da meno dell’1% dei contribuenti, come emerge da un’elaborazione del Caf Acli per Il Sole 24 Ore. Roba da mangiarsi le mani. Vediamo quali sono le 16 detrazioni fiscali che nessuno conosce.

Le detrazioni sconosciute sulla casa

Partiamo da una delle voci che maggiormente impegna dal punto di vista economico i contribuenti, ovvero la casa. Attorno ad un immobile gravitano, ad esempio, il mutuo, i canoni di affitto o le spese per la ristrutturazione o il recupero edilizio.

Affitto studenti fuori sede

Solo 611 contribuenti su 100mila portano in detrazione le spese per canone di locazione degli studenti universitari fuori sede. Uno sconto fiscale del 19% su un massimo di 2.633 euro, il che significa riavere indietro 500,27 euro ogni anno tramite la dichiarazione dei redditi. In pratica, viene fuori all’incirca un affitto gratis.

La detrazione è valida per chi ha un contratto di affitto regolarmente registrato ad uno studente universitario iscritto ad una facoltà pubblica o privata oppure:

– ad un istituto tecnico superiore (un Its) in quanto assimilabile ai fini fiscali ai corsi universitari;

– ad un Conservatorio di musica o ad un istituto musicale pareggiato.

Nessuna detrazione, invece, per l’affitto di chi frequenta corsi post-laurea, cioè master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione in Italia o all’estero.

Interessi mutui per costruzione prima casa

Resta al di sotto dell’1% anche il numero di contribuenti (601 su 100mila) che beneficiano della detrazione del 19% sugli interessi da pagare per il mutuo ipotecario finalizzato alla costruzione dell’abitazione principale. L’importo massimo detraibile è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta. A queste condizioni, però:

– il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi che precedono la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione (tranne per il personale delle forze dell’ordine);

– il mutuo deve essere stipulato da chi avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Rientrano nella detrazione del 19% gli interessi passivi relativi all’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile. La decadenza è prevista dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Non vengono calcolate, però, eventuali variazioni causate da trasferimenti per motivi di lavoro.

Intermediazione immobiliare

In pochi sanno, evidentemente, che le spese relative all’agenzia immobiliare quando si cerca una casa, possono essere portate in detrazione nel 730. In linea di massima, la detrazione del 19% viene applicata sui compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. L’agevolazione spetta, però, solo se l’importo pagato è riportato nell’atto di cessione dell’immobile.

Occorrerà indicare, nello specifico:

– i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

– il codice fiscale o la partita Iva;

– il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

– l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

La detrazione spetta anche in caso di acquisto di altri diritti reali (ad esempio, l’usufrutto) sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Inoltre, considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile e non anche al venditore.

Inoltre, la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta:

– per intero a chi ha un reddito complessivo non superiore a 120mila euro e parzialmente a chi supera tale soglia, fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito complessivo di 240mila euro;

– a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Affitto giovani

Altra detrazione fiscale che nessuno conosce o, almeno, poco utilizzata è quella che riguarda il canone di affitto per i giovani, da non confondere con quella relativa agli studenti universitari fuori sede di cui abbiamo appena parlato. In questo caso, l’agevolazione interessa i ragazzi tra 20 e 30 anni che vivono in locazione in un immobile adibito ad abitazione principale, diverso da quello dei genitori o affidatari ed intestato almeno a uno dei giovani che rispettano il requisito di età. Significa che se una coppia ha il contratto cointestato e uno di loro ha 32 anni mentre l’altro ne ha 26, è possibile godere del beneficio.

Se la locazione è a canone concordato, la detrazione è pari a:

– 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera i 15.493,71 euro;

– 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Le detrazioni sconosciute sulla salute

Sembrerà incredibile ma tra le detrazioni fiscali che nessuno conosce o che vengono utilizzate da meno dell’1% dei contribuenti ce ne sono anche alcune relative alla salute che, insieme alla casa, costituisce un altro capitolo importante di spesa. Vediamo quali sono.

Spese sanitarie per disabili

Tra le detrazioni meno conosciute che riguardano la salute c’è quella relativa alle spese sanitarie per disabili: soltanto 261 contribuenti su 100mila hanno riportato questa voce nella dichiarazione dei redditi. In particolare, possono beneficiare della detrazione del 19% dall’imposta, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche, ecc.).

Sono invece ammesse integralmente al beneficio senza la franchigia, le spese sostenute per:

– trasporto in ambulanza del disabile;

– trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili;

– acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

– acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

– costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;

– adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità;

– acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico);

– acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche;

– mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;

– interpretariato per sordi.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Forse in pochi sanno che le spese mediche possono essere anche rateizzate e danno, comunque, diritto alla detrazione fiscale del 19%. Come ha avuto modo di spiegare l’Agenzia delle Entrate, sulle spese sanitarie da indicare nel Rigo E6 che superano complessivamente 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A tale scopo, è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale. Attenzione, però: la scelta di rateizzazione o di detrazione in un’unica soluzione fatta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è una scelta irrevocabile.

Le altre detrazioni sconosciute

Ecco, infine, l’elenco delle principali deduzioni e detrazioni fiscali che nessuno conosce o che sono meno utilizzate.

– spese per addetti all’assistenza personale (ad esempio, le badanti): detrazione del 19% su una spesa massima di 2.100 euro solo se le spese sono state effettuate con mezzi di pagamento tracciabili (niente contanti, insomma);

– contributi per l’assicurazione Inail delle casalinghe: deducibili nella dichiarazione dei redditi anche se versati in contanti;

– deduzione assegno periodico all’ex coniuge. Non è tassabile l’assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli. L’assegno versato una tantum rappresenta reddito esente da tassazione;

– spese asili nido: detrazione del 19% della retta del nido pubblico o privato dall’Irpef lorda, fino ad un massimo di 632 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico;

– deduzione di contributi ed erogazioni a istituti religiosi, alla Biennale di Venezia, all’ospedale Galliera di Genova per il Registro dei donatori di midollo, alle Ong operanti nei Paesi in via di sviluppo, enti universitari e di ricerca;

– erogazioni liberali a partiti politici: detrazione fiscale del 26% per importi compresi tra 30 e 30mila euro;

– erogazioni a enti dello spettacolo e fondazioni del settore musicale: detrazione del 19%;

– deduzione borse di studio riconosciute da Regioni o Province autonome;

– spese canoni di leasing per abitazione principale: detrazione fiscale del 19%. Per chi alla data di stipula del contratto non ha compiuto 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo annuo di 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000. Per chi ha più di 35, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di annuo di 4.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 10.000;

– contributi per il riscatto della laurea del figlio o della moglie a carico: detrazione del 50%.

(AdnKronos)

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