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Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, ai sensi della legge 104/1992. Per poterne beneficiare, però, non basta dare l’opportuna comunicazione al datore ma avere anche l’autorizzazione dell’Inps, cioè dell’ente che eroga la relativa indennità ricorda laleggepertutti.it. Che succede se manca questo consenso? Quando c’è licenziamento?

Se il dipendente ha i requisiti richiesti, nessuno gli può vietare di chiedere e ottenere il congedo. È necessario, però, seguire correttamente la procedura per evitare gravi sanzioni disciplinari che, appunto, possono arrivare anche al licenziamento, come ha ricordato recentemente la Cassazione.

Chi può chiedere il congedo straordinario legge 104?

Condizione indispensabile per avere diritto al congedo straordinario della legge 104/92 è la necessità del lavoratore dipendente di dover assistere un familiare con disabilità grave. Il beneficio spetta secondo quest’ordine di priorità:

coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile;

padre o madre, anche adottivi o affidatari, del disabile in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;

figlio convivente del disabile, solo se il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

fratello o sorella convivente del disabile se il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

uno dei figli non ancora conviventi con il disabile, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

In quest’ultimo caso, il richiedente deve obbligatoriamente instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e conservarla per tutta la durata dello stesso.

Chi non può chiedere il congedo straordinario legge 104?

Non possono richiedere il congedo straordinario della legge 104 i lavoratori:

addetti ai servizi domestici e familiari;

a domicilio;

agricoli giornalieri;

autonomi;

parasubordinati;

con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Non lo può chiedere nemmeno il lavoratore che ha un parente disabile già assistito da un altro dipendente grazie al congedo straordinario. In pratica, non viene riconosciuto il permesso ad assentarsi a due lavoratori per l’assistenza dello stesso disabile.

Quanto dura il congedo straordinario 104?

La durata massima del congedo straordinario della legge 104 è di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa. Il limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Significa che i due anni complessivi restano tali anche se il lavoratore ha più di un familiare con disabilità grave, pur potendo chiedere il congedo per ciascuno di loro.

Volendo, il beneficio è frazionabile a giorni. Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.

Quando si può essere licenziati per il congedo straordinario?

Come detto, la fruizione del congedo straordinario della legge 104/92 è un diritto dei lavoratori dipendenti con i requisiti sopra citati, cioè con un familiare da assistere perché affetto da disabilità grave e con una tipologia di lavoro diversa dai casi in cui il congedo è escluso.

Ciò non vuol dire, però, che il dipendente sia libero di prendersi il congedo con la sola comunicazione al datore di lavoro. È necessario, infatti, presentare domanda all’Inps e attendere la relativa autorizzazione dell’Istituto.

Secondo la Cassazione, infatti, è legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore che si prende un periodo di congedo straordinario per assistere un parente senza avere ricevuto il via libera dall’Inps.

Il dipendente – spiega la Suprema Corte in una recente ordinanza – decade dai diritti previsti dalla legge 104 “qualora il datore di lavoro o l’Inps accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”. Pertanto, se il lavoratore non si presenta in azienda perché si è preso il congedo prima che tali condizioni venissero accertate, bisogna far riferimento alla contrattazione collettiva per l’ipotesi di «assenza ingiustificata”.

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