Ratifica del protocollo Italia-Albania sulla gestione dei flussi migratori
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Oggi il Consiglio dei ministri, ha dato il via libera alla ratifica del protocollo tra Italia e Albania. Il protocollo d’intesa firmato a Roma il 6 novembre da Giorgia Meloni ed Edi Rama mira a promuovere una cooperazione bilaterale intensificata. In rispetto degli accordi internazionali e della tutela dei diritti umani, si focalizza sulla gestione dei flussi migratori da Paesi terzi.
Articolo 3 – Utilizzo delle aree
La parte albanese riconosce alla parte italiana l’utilizzo gratuito delle aree di proprietà demaniale per la durata del protocollo di cinque anni, rinnovabile tacitamente.
Articolo 4 – Gestione dei migranti
Il protocollo limita a 3.000 il numero di migranti nel territorio albanese. Le strutture sono gestite dalle autorità italiane e le controversie sono risolte sotto la giurisdizione italiana.
Articolo 6 – Sicurezza e accesso alle aree
Le autorità albanesi garantiscono l’ordine e la sicurezza esterna alle aree, mentre le autorità italiane gestiscono l’interno. L’accesso alle aree da parte albanese avviene con il consenso italiano, eccezionalmente in situazioni di emergenza.
Paragrafi 5, 6 e 7 – Permanenza dei migranti e trattamento
Le autorità italiane assicurano la permanenza dei migranti nelle aree, sostenendo i relativi costi. Forniscono vitto, cure mediche e altri servizi, rispettando i diritti umani e conformandosi al diritto internazionale.
Articolo 7 – Lavoro del personale e comunicazioni
Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate dalle leggi italiane. Le comunicazioni del personale con le autorità italiane non sono limitate dalle autorità albanesi.
Articolo 9 – Periodo di permanenza e allontanamento dei migranti
Il periodo massimo di permanenza dei migranti è stabilito dalla normativa italiana. Le spese relative al loro allontanamento sono a carico italiano.
Articolo 11 – Allontanamento dei migranti
La parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro la scadenza del protocollo.
Articolo 13 – Denuncia del protocollo
Ciascuna delle parti può denunciare il protocollo con un preavviso di sei mesi, non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.
Allegati
Il primo allegato riguarda le aree per le procedure di ingresso e il riconoscimento della protezione internazionale. Il secondo disciplina i rimborsi della parte italiana alla parte albanese.
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(con fonte AdnKronos)
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