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Si può pignorare il Reddito di cittadinanza? E cosa dice la legge a riguardo? A rispondere sono gli esperti de La Legge Per Tutti, sito di consulenza e informazione legale. Secondo il dettato normativo, spiegano, “la risposta dovrebbe essere negativa, in quanto la legge dispone l’assoluta impignorabilità dei crediti di natura alimentare e dei sussidi di povertà. E il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno di integrazione reddituale per le persone più povere. Questa informazione compare anche nel sito ufficiale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ma ultimamente – avvertono – la giurisprudenza ha aperto delle crepe nel muro dell’impignorabilità del Reddito di cittadinanza: prima un’ordinanza del tribunale di Trani, e adesso una del tribunale di Catania, hanno sancito che il Reddito di cittadinanza si può pignorare, perché è una «misura di politica attiva dell’occupazione», e non un sussidio meramente assistenziale”.

E c’è anche una promessa mancata: “Nel silenzio della legge istitutiva del Reddito di cittadinanza del 2019 (che non diceva nulla al riguardo) – sottolineano gli esperti -, il Decreto Sostegni del 2021 avrebbe dovuto stabilire l’impignorabilità del sussidio, ma poi questa previsione è saltata e non è stata inserita nel testo normativo approvato. Invece un’importante modifica normativa nel senso dell’impignorabilità del Reddito di cittadinanza è arrivata con la recentissima legge di Bilancio 2022 ed è stata recepita anche dall’Inps, che è il soggetto «terzo pignorato» al quale i creditori si rivolgono per far bloccare le somme prima che vengano erogate al percettore. Queste novità dovrebbero fare la differenza definitiva, spegnendo definitivamente gli interrogativi sul pignoramento del Reddito di cittadinanza”.

Perché il Reddito di cittadinanza è impignorabile – L’art. 545 del Codice di procedura civile, spiegano ancora gli esperti – “elenca i crediti impignorabili e, tra questi, comprende i «crediti alimentari», salvo che il credito azionato derivi proprio da cause di alimenti (in questo caso per procedere al pignoramento è necessaria l’autorizzazione del giudice). La norma contempla, tra i vari casi di impignorabilità, anche i «sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri». Questa previsione generale da sola non basta, perché riguardo al Reddito di cittadinanza non è del tutto chiara la natura del sussidio: la legge istitutiva – continuano – lo qualifica in modo “misto”, affermando che il Reddito di cittadinanza è «una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell’individuo». Però, al di là di questa ampollosa e non chiarissima formulazione, sta di fatto che il contrasto alla povertà è sicuramente compreso nelle finalità del Reddito di cittadinanza, che serve ad erogare un sostegno economico alle persone prive di lavoro stabile, in modo da garantirgli i mezzi di sussistenza. L’Inps, in un recente messaggio – aggiunge La Legge Per Tutti -, ha ribadito l’assoluta impignorabilità del Reddito di cittadinanza, richiamando tale normativa. Di conseguenza l’Istituto si ritiene obbligato a rendere la «dichiarazione di terzo» (quella chiesta dal creditore pignorante al debitore del suo debitore, ai sensi dell’art. 547 Cod. proc. civ., per conoscere l’entità delle somme che gli deve versare e così poterle pignorare prima dell’erogazione) precisando che le somme erogate a titolo di Reddito di cittadinanza non possono essere vincolate”.

Ma soprattutto, si legge ancora, “l’ultima legge di Bilancio approvata dal Parlamento ha modificato la legge istitutiva del Reddito di cittadinanza ed ha sancito che esso «si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’art. 545 del Codice di procedura civile», ossia la norma che, come abbiamo visto, individua i crediti che non possono essere pignorati. Questo dovrebbe tagliare la testa al toro e risolvere definitivamente la questione; ma una parte di giurisprudenza la pensa diversamente ed ha un’opinione contraria, che ammette il pignoramento del Reddito di cittadinanza”.

La tesi della giurisprudenza sul pignoramento del Rdc – Facendo leva sul fatto che il Reddito di cittadinanza è (anche) una misura di «politica attiva del lavoro», e dunque non ha soltanto natura alimentare ed assistenziale, “una parte minoritaria della giurisprudenza ha ammesso la possibilità di pignorare quote del sussidio, come è avvenuto nel 2020 con un’ordinanza del tribunale di Trani. L’ultima pronuncia in tal senso – spiegano gli esperti – è del giudice dell’esecuzione del tribunale di Catania che, in un’ordinanza di assegnazione di somme derivanti da un pignoramento presso terzi (in questo caso presso l’Inps, quale soggetto erogatore dell’assegno), con una succinta motivazione ha ritenuto legittimo il pignoramento del Reddito di cittadinanza, in quanto esso «ha il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione». Inoltre il giudice richiama il principio generale secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni delle obbligazioni assunte, e riconosce «natura eccezionale e di stretta interpretazione alle disposizioni che prevedono eccezioni» rispetto a tale principio. Così, ritenendo il Reddito di cittadinanza «assimilabile a un reddito da lavoro», ne ha disposto l’assegnazione ai creditori procedenti nella misura di un quinto, ossia entro i consueti limiti di pignoramento”. Ma questa tesi giurisprudenziale, concludono gli esperti, “non appare condivisibile, soprattutto ora che, come abbiamo visto, la legge istitutiva del 2019 è stata integrata dalla legge di Bilancio 2022 con una chiara previsione a favore dell’impignorabilità del Reddito di cittadinanza”.

(AdnKronos)

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