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In arrivo regole più stringenti e comuni per i fornitori di rating ESG con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e garantire una maggiore qualità delle informazioni fornite. Questo è il contenuto della proposta di Regolamento in materia di “trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance” presentata dalla Commissione europea.

La proposta vuole colmare il vuoto normativo del settore e va inserita nel più ampio contesto della finanza sostenibile, in coerenza con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Green Deal Europeo e la Strategia in materia di finanza sostenibile approvata dalla Commissione Europea il 6 luglio 2021.

La strategia della Commissione è definire regole comuni per i rating ESG per aumentare la fiducia degli investitori e orientare i capitali privati verso investimenti sostenibili. “Con l’introduzione delle norme sul funzionamento delle agenzie di rating ESG stiamo apportando più trasparenza e integrità al mercato”, ha detto Mairead McGuinness, commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali.

Cosa prevede la proposta nel dettaglio

In particolare, l’obiettivo della proposta è migliorare la precisione delle informazioni sui rating ESG:

– aumentando la chiarezza riguardo alle caratteristiche e alle metodologie scelte dai provider;

– garantendo una maggiore trasparenza riguardo all’operato dei fornitori di rating ESG;

– prevenendo possibili conflitti di interesse tra i provider e le aziende oggetto di certificazione.

La proposta definisce il provider di rating ESG come “una persona giuridica la cui attività comprende l’offerta e la distribuzione di rating o punteggi ESG su base professionale”.

Gli utenti, ovvero coloro che si avvalgono dei rating ESG, trarranno vantaggio da un quadro di regole più trasparente che consentirà di individuare facilmente gli indici di riferimento più adatti alle proprie strategie di investimento, evitando il rischio di cadere in ingannevoli pratiche di greenwashing.

Un aspetto da sottolineare è che il testo della Commissione prevede una serie di regole sulla trasparenza per i fornitori di rating ESG, ma non si propone di intervenire direttamente sulle metodologie da essi applicate. Si tratta di un meccanismo già noto al diritto europeo in materia di direttive laddove l’Unione stabilisce i principi e gli obiettivi da raggiungere, gli Stati membri definiscono le azioni concrete da mettere in campo.

In questo modo i provider potranno mantenere la loro indipendenza nella scelta delle metodologie, garantendo allo stesso tempo la disponibilità di approcci diversificati nel mercato dei rating ESG, in grado di coprire diversi settori.

La Proposta stabilisce che per rating ESG debba intendersi “un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ESG di un’impresa o all’esposizione a rischi ESG o all’impatto sulle persone, sulla società e sull’ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia esplicitamente denominato ‘rating’ o ‘punteggio ESG’”.

L’ambito di applicazione della proposta

Due principi regoleranno l’ambito di applicazione della proposta: l’operatività del provider sul territorio Ue e la pubblicità o meno del rating.

Saranno coinvolti i fornitori che operano nell’Unione Europea se le loro valutazioni sono pubblicamente diffuse e distribuite alle imprese finanziarie regolamentate.

Allo stato attuale dello studio, la proposta non si applicherebbe ai rating ESG non destinati alla pubblicazione, né ai rating prodotti da imprese finanziarie europee, da altre autorità europee o da rating privati prodotti su richiesta individuale e forniti esclusivamente alla persona che ha effettuato l’ordine, senza essere destinati a divulgazione pubblica.

Tra le novità principali

• I fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati dalla European Securities and Markets Authority (Esma) o soddisfare almeno una delle condizioni specificate nell’art. 4 del regolamento;

• Ai fornitori di rating non sarà consentito offrire altri servizi legati a consulenza per investitori o imprese, emissione e vendita di rating di credito, elaborazione di indici di riferimento, attività di investimento, audit, attività bancarie, assicurative o di riassicurazione per evitare conflitti di interesse;

• A partire dal 1° gennaio 2028, le informazioni sui rating ESG e sui fornitori di rating ESG dovranno essere accessibili sull’European Single Access Point (Esap);

• I fornitori dovranno stabilire un solido sistema di governance e organizzazione per garantire l’indipendenza da influenze economiche e politiche, evitare conflitti di interesse e fornire rating ESG di alta qualità basati su un’analisi accurata delle informazioni rilevanti e applicando metodologie adeguate. Questo richiederà un adeguato processo di due diligence e una funzione di sorveglianza permanente, sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti e dell’Esma;

• Gli analisti di rating, i dipendenti e altre persone coinvolte nella fornitura dei rating ESG dovranno essere adeguatamente formate e non partecipare a negoziati riguardanti contributi o pagamenti con i soggetti valutati o persone a loro collegate. Sono previsti divieti di acquisto o vendita di strumenti finanziari emessi dai soggetti valutati, ad eccezione delle partecipazioni in regimi di investimento collettivo;

• Sarà consentita l’esternalizzazione di alcune funzioni, ma importanti funzioni operative che potrebbero compromettere i controlli interni o la capacità dell’Esma di vigilare sul rispetto del regolamento resteranno sotto la piena responsabilità del fornitore del rating;

• L’European Securities and Markets Authority potrà concedere esenzioni alle piccole e medie imprese e, in generale, ogni volta che il fornitore dimostri che i requisiti di governance non sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità della propria attività e dei rating ESG emessi.

Le norme sulla trasparenza e le sanzioni

Per garantire la massima trasparenza, i provider di rating ESG saranno tenuti a rendere pubbliche le loro metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating utilizzate nelle attività di valutazione ESG. Saranno inoltre tenuti a fornire evidenze chiare riguardo alla base scientifica o meno su cui si basano le valutazioni.

La proposta conferisce all’Esma un potere di vigilanza esteso, che le consente di richiedere informazioni, condurre indagini approfondite (incluso l’esame di documenti e registrazioni) e svolgere ispezioni in loco senza preavviso.

Inoltre, ogni Stato membro dovrà designare un’Autorità Nazionale competente per l’applicazione del regolamento e per supportare l’Esma nelle sue funzioni di supervisione, inclusi processi investigativi e ispezioni.

Le sanzioni previste variano dalla revoca dell’autorizzazione al divieto temporaneo di fornire rating ESG, alla sospensione dell’utilizzo dei rating emessi e all’applicazione di sanzioni pecuniarie, fino al 10% del fatturato netto annuo o dell’indebito vantaggio economico ottenuto grazie alla condotta illecita.

Attualmente, la proposta è in fase di esame da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio e, una volta adottata, dovrà essere applicata dagli Stati membri entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

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(AdnKronos)


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