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Ferragni, il giudice: “Messaggi ambigui e pubblicità ingannevole”, ma niente truffa aggravata
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Ferragni, pubblicate le motivazioni del giudice: messaggi pubblicitari ambigui e ingannevoli, ma esclusa la truffa aggravata. Il ruolo dell’Agcm e i risarcimenti.
Nel caso Chiara Ferragni truffa aggravata motivazioni giudice Milano, emergono le ragioni alla base della decisione con cui, a gennaio, l’influencer era stata prosciolta dall’accusa più grave.
Nelle 59 pagine firmate dal giudice Ilio Mannucci Pacini si evidenzia come i contenuti diffusi nelle campagne del “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e delle uova di Pasqua “Sosteniamo i Bambini delle Fate” (2021 e 2022) presentassero elementi problematici sul piano comunicativo.
Secondo il giudice, i messaggi pubblicati tra comunicati stampa, post e storie “definiscono l’utilizzo di espressioni, talvolta anche solo ambigue, altre volte più direttamente esplicative di un rapporto causale tra acquisto dei prodotti ed entità dell’erogazione benefica”, elementi che “non possono essere considerati ictu oculi privi di profili di decettività”.
Un quadro rafforzato anche dai provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che “delineano la sussistenza di una pubblicità ingannevole”, rendendo impossibile escludere con immediatezza la natura decettiva dei messaggi.
Proprio questo margine di dubbio ha portato il giudice a escludere una piena assoluzione nel merito per gli indagati — oltre a Ferragni, anche Fabio Maria Damato e Francesco Cannillo — ma al tempo stesso a non procedere verso una condanna per truffa aggravata.
Elemento centrale della decisione è infatti l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa. Il giudice respinge l’idea che i follower di un personaggio noto possano essere automaticamente considerati soggetti vulnerabili o incapaci di autodeterminarsi. Essere utenti o follower, si legge, non equivale a essere “seguaci” in senso passivo o condizionato.
Inoltre, viene sottolineato che l’ampia platea — circa 30 milioni di follower — non implica automaticamente che tutti siano destinatari effettivi dei messaggi, né che il numero elevato di persone coinvolte determini di per sé l’aggravante.
Il giudice chiarisce anche un punto rilevante: gli imputati “non sono stati assolti” in senso pieno e le condotte contestate “non sono rimaste impunite”. Le conseguenze si sono già prodotte sul piano economico e amministrativo, soprattutto attraverso l’intervento dell’Agcm, che ha qualificato come ingannevoli i messaggi pubblicitari.
A ciò si aggiunge l’attività risarcitoria svolta dagli stessi imputati, che ha contribuito a chiudere la vicenda sotto il profilo delle pretese dei consumatori.
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(con fonte AdnKronos)
